Art. 4 — Estrazione e fabbricazione dei sali da parte di privati
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[1]L'Amministrazione dei monopoli di Stato puo' autorizzare la estrazione del sale dai giacimenti o dall'acqua di sorgenti, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per industrie alle quali il sale e' ceduto in esenzione da imposta.
[2]Puo' anche essere autorizzata la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio del Regno soggetto a monopolio, purche' la vendita ne sia riservata esclusivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, alle condizioni da essa stabilite volta per volta.
[3]La coltivazione dei fondi saliferi affidata a privati nel territorio del Regno soggetto al monopolio deve essere esercitata secondo le norme speciali emanate dalla Direzione generale dei monopoli.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
