Art. 21 — Prezzo dei sali
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili e quelli di cessione dei sali destinati ad uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti sono stabiliti nella tariffa contenuta nella tabella A) allegata alla presente legge, e potranno essere variati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
tolto: Il prezzo del sale concesso alle industrie in esenzione da imposta e' fissato con decreto Ministeriale.
tolto: Le norme per la vendita dei sali a prezzo speciale sono pure stabilite con decreto Ministeriale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art21 · fonte del testo