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[1]La fabbricazione, preparazione, importazione e vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono riservate allo Stato.

[2]La produzione, fabbricazione, preparazione, importazione e vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.

[3]La coltivazione dei tabacchi puo' essere consentita nei casi previsti dalla presente legge.

[4]La importazione dei tabacchi per conto dello Stato e' esente da dazio di confine.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art47 · fonte del testo