Art. 46 — Spese di vigilanza
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In tutti i casi nei quali l'Amministrazione creda conveniente compiere accertamenti od eseguire servizio speciale di vigilanza anche permanente sulle operazioni o lavorazioni nelle quali si impieghi sale concesso in esenzione di imposta o di diritto di monopolio od a prezzo speciale o di cui sia stata consentita la introduzione od importazione diretta, ovvero su tutte le altre attivita' od operazioni comunque autorizzate o permesse a norma della legge e del regolamento, la spesa relativa e' a totale carico degli industriali che godano dell'autorizzazione, concessione o permesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art46 · fonte del testo