Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 5 — Estrazione del sale a scopi terapeutici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'Amministrazione puo' autorizzare la estrazione, dalle acque minerali e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele saline contenenti cloruro di sodio, da impiegarsi o vendersi, esclusivamente, a scopo igienico e curativo.

[2]L'autorizzazione non sara' mai data a chi non provi di avere nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline apposito stabilimento chiuso, che sia ritenuto dall'Amministrazione adatto al permanente esercizio di una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza.

[3]Su questi sali o miscele sara' dovuto dai produttori per tutto il cloruro sodico che contengono un diritto di monopolio pari al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale industriale.

[4]L'Amministrazione potra' sempre disporre che detti sali o miscele saline siano sofisticati col trattamento che riterra' opportuno e che sara' determinato da essa sentito il Consiglio superiore di sanita'.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art5 · fonte del testo