Art. 5 — Estrazione del sale a scopi terapeutici
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[1]L'Amministrazione puo' autorizzare la estrazione, dalle acque minerali e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele saline contenenti cloruro di sodio, da impiegarsi o vendersi, esclusivamente, a scopo igienico e curativo.
[2]L'autorizzazione non sara' mai data a chi non provi di avere nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline apposito stabilimento chiuso, che sia ritenuto dall'Amministrazione adatto al permanente esercizio di una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza.
[3]Su questi sali o miscele sara' dovuto dai produttori per tutto il cloruro sodico che contengono un diritto di monopolio pari al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale industriale.
[4]L'Amministrazione potra' sempre disporre che detti sali o miscele saline siano sofisticati col trattamento che riterra' opportuno e che sara' determinato da essa sentito il Consiglio superiore di sanita'.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
