Art. 51 — Divieto della fabbricazione di tabacchi similari a quelli del monopolio nella provincia di Zara
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[1]Nella provincia di Zara e' in ogni caso vietata la fabbricazione di tabacchi lavorati che, per la denominazione o per le caratteristiche estrinseche od intrinseche, siano da considerarsi, a giudizio della Direzione generale dei monopoli di Stato, similari a quelli di produzione del monopolio italiano.
[2]Contro il divieto e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze che provvede definitivamente.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 29 novembre 1930
