Art. 51 — Divieto della fabbricazione di tabacchi similari a quelli del monopolio nella provincia di Zara
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[1]((Nella provincia di Zara e' vietata la fabbricazione, la importazione e la vendita di tabacchi lavorati, che per la denominazione o per le caratteristiche estrinseche od intrinseche, siano da considerarsi, a giudizio della Direzione generale dei monopoli di Stato, similari a quelli di produzione del monopolio italiano.
[2]Contro il divieto e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze che provvede definitivamente.))
[3]((Divieto della fabbricazione, importazione e vendita di tabacchi similari a quelli del monopolio nella provincia di Zara.))
Testo in vigore dal 29 novembre 1930 al 16 dicembre 2009
