Art. 72 — Adulterazione o Mescolanza dei generi di monopolio da parte dei rivenditori o trasportatori. Cessione di generi fra rivenditori
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[1]I magazzinieri, le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, i conduttori o appaltatori di trasporto che adulterino i generi di monopolio o mescolino le qualita' sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, salve le maggiori pene stabilite dal codice penale.
[2]E' considerata come adulterazione la bagnatura del sale e quella del tabacco che si vende a peso.
[3]I generi adulterati o mescolati sono soggetti a confisca.
[4]I trasportatori inoltre possono essere tenuti al risarcimento del danno.
[5]Con la stessa ammenda sono puniti i rivenditori, che cedano ad altri rivenditori o ne acquistino sali o tabacchi, quando da cio' sia derivato danno all'Amministrazione.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
