Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 73 — Vendita di generi di monopolio senza licenza od acquisto da persone non autorizzate alla vendita
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[1]Chiunque vende generi di monopolio senza licenza e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200, se trattasi di sali; da L. 100 a L. 500, se trattasi di tabacchi.
[2]Chiunque compra sale o tabacchi da persona non autorizzata alla vendita e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
