Art. 82 — Produzione, preparazione e vendita di sali, di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco - Seminagione, trapiantamento e coltivazione di piante di tabacco senza licenza
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Commette contrabbando:
tolto: 1° chiunque produce, fabbrica o prepara sale fuori dei casi consentiti dalla presente legge o senza licenza in quelli consentiti;
tolto: 2° chiunque, senza licenza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, semina ovvero trapianta, coltiva, cura od allestisce tabacco; 3° chiunque fabbrica o prepara tabacco, prodotti derivati del tabacco, salvo il caso previsto dall'art. 53 della presente legge, ed ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo.
tolto: La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal Monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio; 4° chiunque vende succedanei del tabacco o residui di tabacchi lavorati ovvero sali, tabacchi, prodotti derivati del tabacco, non provenienti dal Monopolio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.