Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 75 — Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi

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[1]E' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 4000 chiunque, essendovi tenuto, non osservi le norme od ogni altra prescrizione stabilita:

[2]1° per la introduzione ed il deposito dei tabacchi nei Porti franchi;

[3]2° per le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei porti franchi;

[4]3° per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

[5]4° per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei tabacchi lavorati nei casi previsti dall'art. 60 della presente legge.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art75 · fonte del testo