Art. 75 — Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi
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[1]E' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 4000 chiunque, essendovi tenuto, non osservi le norme od ogni altra prescrizione stabilita:
[2]1° per la introduzione ed il deposito dei tabacchi nei Porti franchi;
[3]2° per le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei porti franchi;
[4]3° per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;
[5]4° per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei tabacchi lavorati nei casi previsti dall'art. 60 della presente legge.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
