Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 8 — Introduzione di sale per le industrie
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Gli esercenti le industrie, alle quali e' concesso il sale in esenzione da imposta, possono introdurlo direttamente dalla Sicilia e dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie italiane, limitatamente alle quantita' occorrenti per le rispettive industrie ed osservate le disposizioni di cui al successivo art. 45.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
