Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 9 — Cautele per l'introduzione del sale di cui al precedente articolo

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[1]Il sale direttamente importato dagli esercenti le industrie di cui all'articolo precedente deve essere a spese di questi sofisticato, con l'osservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

[2]Tale sofisticazione puo' essere effettuata sia nei luoghi di produzione, sia negli stabilimenti nei quali il sale deve essere impiegato.

[3]L'Amministrazione puo' consentire, alle condizioni e norme da essa stabilite, che si prescinda dalla sofisticazione per il sale destinato agli stabilimenti industriali, i quali offrano tutte le garanzie per l'esercizio di una efficace vigilanza.

[4]L'Amministrazione dei monopoli di Stato, in relazione alle vigenti leggi doganali ed alla presente legge, stabilira' le norme alle quali vanno subordinati l'importazione ed il trasporto del sale nel continente.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art9 · fonte del testo