Al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) numero 797/85, relativo al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie, e dagli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali e' destinata la somma di lire 2.500 miliardi, di cui lire 450 miliardi per l'anno 1986, lire 475 miliardi per l'anno 1987, lire 500 miliardi per l'anno 1988, lire 525 miliardi per l'anno 1989 e lire 550 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce per ciascun regolamento comunitario le occorrenze finanziarie, nei limiti delle somme indicate al comma 1, stimate sulla base delle effettive potenzialita' di attuazione. Al riparto delle somme predette tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede il CIPE, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versate ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. Al prelevamento delle somme dal predetto conto corrente provvede il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 13 novembre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1145/1988

    Questione infondata
    29 dicembre 1988

    L'art. 78 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, il quale, al fine di determinare le somme spettanti alle province autonome, prevede l'intesa tra il Governo ed il presidente della giunta provinciale, concerne soltanto le modalità procedurali ed i criteri per la determinazione della quota del gettito erariale riservata alle province autonome e quindi non può essere invocato con riferimento alle singole leggi di stanziamento e alle modalità di determinazione delle somme di volta in volta predisposte (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della l. 8 novembre 1986, n. 752 che affida al Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste il compito di delineare, sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, le occorrenze finanziarie necessarie per dare esecuzione ai singoli regolamenti comunitari).

    Art. 1 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 3 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 4 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 6 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-11-08;752~art5 · fonte su Normattiva