Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa, che saranno previste nel Piano forestale nazionale, e' destinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 4; si applica altresi' la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo.

Testo vigente dal 13 novembre 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1145/1988

    Questione infondata
    29 dicembre 1988

    Riuniti i giudizi: a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, 3, quarto comma, 4 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 ("Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura"), sollevata, in riferimento all'art. 8, n. 21, e all'art. 16 dello Statuto del Trentino-Alto Ad…

    Art. 1 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 3 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 4 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 6 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-11-08;752~art6 · fonte su Normattiva