Art. 5 — Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria
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Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le societa' tra avvocati. Il decreto legislativo e' adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perche' sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere e' reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto e' emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo puo' emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a societa' di persone, societa' di capitali o societa' cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
- b)prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola societa' di cui alla lettera a);
- c)prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «societa' tra avvocati»;
- d)disciplinare l'organo di gestione della societa' tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
- e)stabilire che l'incarico professionale, conferito alla societa' ed eseguito secondo il principio della personalita' della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
- f)prevedere che la responsabilita' della societa' e quella dei soci non escludano la responsabilita' del professionista che ha eseguito la prestazione;
- g)prevedere che la societa' tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa';
- h)regolare la responsabilita' disciplinare della societa' tra avvocati, stabilendo che essa e' tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed e' soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
- i)stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla societa';
- l)qualificare i redditi prodotti dalla societa' tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- m)stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attivita' d'impresa e che, conseguentemente, la societa' tra avvocati non e' soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- n)prevedere che alla societa' tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 18 gennaio 2013 al 29 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva