Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

Art. 14-ter — Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 novembre 2012 al 22 aprile 2017. Leggi il testo vigente →

Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi

Testo in vigore dal 11 novembre 2012 al 22 aprile 2017

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urn:nir:stato:legge:2001-03-30;125~art14ter · fonte su Normattiva