Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Art. 8 — Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della sanita' un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanita' adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Testo vigente dal 30 agosto 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/1992

    Illegittimità dichiarata
    25 marzo 1992

    L'impugnazione dell'art. 8, comma secondo, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 - il quale demanda al Ministro della sanità la determinazione dei criteri di ripartizione fra le regioni del fondo istituito per l'attuazione della medesima legge - non è affatto intesa ad ottenere una pronuncia additiva che inserisca qualche "criterio" nella norma impugnata, dovendo perciò respingersi l'eccezione di inammissibilità della questione, formulata dall'Avvocatura dello Stato per l'ipotesi che tale fosse la richiesta delle regioni e province ricorrenti.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-08-14;281~art8 · fonte su Normattiva