I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite ((...)) attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresi', al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. (( I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti)). I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1991-08-14;281~art4 · fonte su Normattiva