Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Art. 2 — Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Testo vigente dal 30 agosto 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/1992

    Illegittimità dichiarata
    25 marzo 1992

    L'art. 2, comma quinto, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, stabilendo che un cane vagante non tatuato può essere ceduto a privati o ad associazioni protezioniste se non venga reclamato entro sessanta giorni dalla cattura, detta la condizione il cui verificarsi integra l'avvenuta 'derelictiò del cane, e dunque attiene alla materia dei rapporti di diritto privato, in relazione ai quali sussiste l'esigenza che la legge statale assicuri una sostanziale uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalità dell'art. 2, comma quinto, cit., impugnato in quanto norma di dettaglio, lesiva della competenza regionale concorrente in materia sanitaria). - sul limite del "diritto privato" alle competenze regionali S. nn. 35/1992 e 75/1992.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1991-08-14;281~art2 · fonte su Normattiva