Art. 20 — Relazione annuale al Ministero del lavoro
Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attivita' di formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui sopra alla commissione di cui all'articolo 17. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della Comunita' economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui all'articolo 17 secondo le norme previste dall'articolo 3-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresi' in allegato alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
Testo vigente dal 30 dicembre 1978
