((Le regioni, secondo i propri indirizzi programmatori, predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, i programmi annuali regionali delle attivita' di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo.)) I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attivita' che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo. Le regioni provvedono a dare pubblicita' ai programmi con le forme piu' idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese. I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

Testo vigente dal 12 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art2 · fonte su Normattiva