Art. 23 — Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori
Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, e' soppresso. L'amministrazione del Fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che ne cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione. I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche, di proprieta' del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla vigilanza in materia. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento professionale lavoratori.
Testo vigente dal 30 dicembre 1978
