Art. 70 — Soppressione di fondi speciali di previdenza INA
A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni spa (INA spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilita' economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono determinati le modalita' ed i criteri per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la regolamentazione delle posizioni maturate. 9a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 28 settembre 2004, n. 285
9aIl Decreto 28 settembre 2004, n. 285 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "1. Per fondi speciali di previdenza soppressi ai sensi dell'articolo 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si intendono i seguenti: a) Fondo di previdenza per gli impiegati dell'industria; b) Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali; c) Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati; d) Fondo di accantonamento dell'indennita' di licenziamento per i dipendenti da studi professionali; e) Fondo di accantonamento dell'indennita' di licenziamento per i dipendenti da farmacie; f) Fondo di accantonamento dell'indennita' di licenziamento per i farmacisti collaboratori."
Testo vigente dal 15 dicembre 2004
