Art. 1 — Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali
A decorrere dal 1 gennaio 1998 il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, di seguito denominato "Fondo", istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e' soppresso. Con effetto dalla data di cui al comma 1 resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1 gennaio 1998. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
- a)gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego gia' iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;
- b)gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 21 luglio 1997
