Le regioni, attenendosi alle finalita' e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

  • a)la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attivita' di formazione professionale;
  • b)le modalita' per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;
  • c)le attivita' di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalita' del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
  • d)la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonche' gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;
  • e)le attivita' di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;
  • f)il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonche' il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;
  • g)l'esercizio delle funzioni gia' svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;
  • h)la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purche' previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le universita' o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.

Testo vigente dal 30 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art4 · fonte su Normattiva