Legge-quadro in materia di formazione professionale

Art. 7 — Programmazione didattica

Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attivita' di formazione professionale. L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarieta' metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a). Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica dovra' conformarsi a criteri di brevita' ed essenzialita' dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro. I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuita' e l'organicita' degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della molteplicita' degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si dovra' altresi' tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonche' dei risultati della sperimentazione formativa gia' applicata.

Testo vigente dal 30 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art7 · fonte su Normattiva