Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Art. 6 — Attività informative

Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Testo vigente dal 30 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-21;353~art6 · fonte su Normattiva