Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Art. 5 — Attività formative

Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attivita' di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attivita' di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Testo vigente dal 30 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-21;353~art5 · fonte su Normattiva