Art. 5 — Attività formative
Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attivita' di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attivita' di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Testo vigente dal 30 novembre 2000
