Art. 9 — Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento
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Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa, del Dipartimento, svolge attivita' di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.
Testo in vigore dal 30 novembre 2000 al 11 novembre 2001
