Art. 12 — consorzi stabili
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Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione ((fino al 31 dicembre 1999)) dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresi' le condizioni ed i limiti alla facolta' del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonche' l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b), ((d), e), ed e-bis))), nonche' piu' di un consorzio stabile. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non e' dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle societa' ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 19 dicembre 1998
