Art. 13 — Riunione di concorrenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice 'a quò (T.a.r. per l'Emilia-Romagna) degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 4, l. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), modif. con il d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv. con modif., nella l. 2 giugno 1995, n. 216, per un riesame della rilevanza della questione alla luce del 'jus superveniens' (art. 9, comma 23, l. 18 novembre 1998, n. 415).
Art. 97 cost. · Art. 2602 c.c. · Art. 13 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 9 Legge quadro in materia di lavori pubblici
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1994
urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art13 · fonte su Normattiva