Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 23 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

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Per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara puo' fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non puo' essere inferiore a cinque e quello massimo e' pari a cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal regolamento. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara puo' fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei soggetti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non puo' essere inferiore a dieci e quello massimo e' pari a ottanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneita' dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 3 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art23 · fonte su Normattiva