Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 23 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

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Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 19 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art23 · fonte su Normattiva