Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 27 — Direzione dei lavori

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Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

  • a)altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  • b)il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4;
  • c)altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 30)).

Testo in vigore dal 8 febbraio 2004 al 1 luglio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art27 · fonte su Normattiva