Art. 17 — Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
1 pronuncia che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla l. n. 415 del 1998, applicabile ratione temporis), la redazione di un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile" costituisce obbligo che, salve le eccezioni previste ex lege, grava sulla P.A. e deriva da norme imperative che integrano il contenuto del contratto ex art. 1374 c.c., cosicché la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'amministrazione in termini di adempimento degli obblighi contrattuali.
Art. 17 · Art. 16 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 19 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 2 Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 12- ter , della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 103 e 113 Cost., va disattesa la richiesta di restituzione degli atti al rimettente per tener conto, quale ius superveniens , della legge 4 agosto 2006, n. 248. Infatti, l'art. 2, comma 1, di detta legge, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà delle tariffe professionali, con effetto «dalla data di entrata in vigore del decreto legge», e dunque non interferisce con la questione in esame.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 103 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1994
urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art17 · fonte su Normattiva