Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 35 — Fusioni e conferimenti

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Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazion, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione puo' opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita' del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'artcolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle societa' risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 1 luglio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 47/1998

    Questione inammissibile
    5 marzo 1998

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto il giudice 'a quò si è limitato ad affermare, senza alcuna motivazione, che all'utile subingresso della Teknogest s.r.l. alla Elektra s.p.a., in conseguenza della cessione del ramo di azienda tra loro intercorsa, si opporrebbe unicamente, stando alla fattispecie concreta, la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 109 del 1994, nella parte in cui sottrae alla disciplina dell'art. 35, i soggetti indicati nella lettera b) del precedente comma 2. Peraltro, la irragionevole discriminazione della fattispecie di subentro nel caso dei predetti soggetti viene ipotizzata dal giudice rimettente senza la precisa individuazione di alcun 'tertium comparationis' e, conseguentemente, non appare neppure chiaro se il provvedimento di rinvio consideri il citato art. 35 espressivo di un principio generale rispetto al quale l'esclusione censurata costituisca una deroga ingiustificata o se, al contrario, ritenga l'intera legge 11 febbraio 1994, n. 109, incardinata su un generale divieto di subingresso nei lavori pubblici e se, in tal caso, alla Corte sia stata sottoposta una questione concernente la ragionevolezza della limitazione dell'ambito di applicazione di una deroga. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Legge quadro in materia di lavori pubblici

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art35 · fonte su Normattiva