Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

Art. 3 — Incentivi per la fusione di imprese esistenti

Per il periodo di un triennio, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese iscritte da almeno tre anni nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, che effettuano fusioni o conferimenti, sono soggette all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione. Possono essere conferiti, oltre ad aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonche' partecipazioni azionarie e non azionarie conseguenti alle predette operazioni di fusione e conferimento. Per i conferimenti, indipendentemente dall'entita' della partecipazione ricevuta, si applicano, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni previste per le fusioni. Le imprese costituite per effetto delle fusioni o dei conferimenti di cui al comma 1, in relazione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria con facolta' di compera di autoveicoli o di complessi di veicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi per i quali sia accordata autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, possono essere autorizzate a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, nei limiti di lire 20 milioni per ciascuno dei primi tre autoveivoli o complessi di veicoli e di lire 10 milioni per ciascuno dei successivi. Il numero degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in relazione ai quali puo' essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non puo' essere superiore a quello degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in disponibilita' dell'impresa conferente con il minor numero di autoveicoli, e in ogni caso non puo' essere superiore a venti e inferiore a tre. I benefici di cui al comma 2 sono revocati e l'impresa che ne abbia usufruito e' tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora, nel triennio successivo all'erogazione, vengano meno i presupposti per la relativa concessione, ovvero, nel caso di consorzi e per quanto applicabili, qualora vengano meno le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 4.

Testo vigente dal 12 febbraio 1992

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 382/1992

    Questione infondata
    29 luglio 1992

    La non frazionabilità dell'interesse nazionale sotteso alla legge 5 febbraio 1992, n. 68 (v. massima A) è in "re ipsa" e, al riguardo, non può ipotizzarsi alcun intervento condizionato da limiti territoriali su un fattore del processo produttivo che trova la sua ragion d'essere ed esalta la sua efficienza nella mobilità e nel collegamento con altri sistemi, ne', data la evidente complementarietà delle singole previsioni della legge e il rapporto di interdipendenza funzionale che condiziona l'efficacia di esse, sarebbe possibile disarticolare l'intervento stesso in ragione delle dimensioni artigianali o industriali delle imprese destinatarie. Neppure può ritenersi che la legge predetta si ponga in contrasto con la legge provinciale 16 marzo 1992, n. 13, emanata dalla Provincia autonoma di Trento in materia, stante per quest'ultima l'estensione temporale più ampia, l'incidenza parzialmente diversa, la scelta di differenti strumenti di finanziamento e la considerazione solo di alcuni aspetti della problematica afferente all'autotrasporto. Non violano quindi la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di artigianato (art. 8, n. 9 dello Statuto) gli artt. 3, secondo e terzo comma, nonché 4 e 6 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 68, i quali prevedono, per le imprese artigiane esercenti l'autotrasporto, agevolazioni nell'ammortamento dei mutui in caso di associazione in cooperative o consorzi, ovvero per l'acquisto di automezzi e per la realizzazione di infrastrutture, ne' gli artt. 9 e 10 che, rispettivamente, incentivano le cessazioni di attività per imprenditori singoli ed accordano la fiscalizzazione degli oneri sociali a chi assume questi ultimi alle proprie dipendenze. - S. nn. 734/1988, 796/1988.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;68~art3 · fonte su Normattiva