Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 37-sexies — Società di progetto: emissione di obbligazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1998 al 1 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Le societa' costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita' possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purche' garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1998 al 1 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art37sexies · fonte su Normattiva