Art. 37-sexies — Società di progetto: emissione di obbligazioni
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Le societa' costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita' possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purche' garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1998 al 1 luglio 2006
