Art. 38 — Applicazione della legge
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Le disposizioni di qui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, nonche' di quelle che fanno rinvio al regolamento, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), si applicano fino all'approvazione di una nuova disciplina in materia di misure interdittive alla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, le garanzie e le coperture assicurative di cui all'articolo 30 si applicano secondo modalita' disposte dai soggetti appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44 e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 3 giugno 1995
