Art. 38 — Applicazione della legge
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 APRILE 1995, N. 101, CONVERITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 GIUGNO 1995, N. 216)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 APRILE 1995, N. 101, CONVERITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 GIUGNO 1995, N. 216)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 APRILE 1995, N. 101, CONVERITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 GIUGNO 1995, N. 216)). Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44 e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 19 dicembre 1998
