1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorita' amministrative. 2. La tariffa e' a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano. 3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto puo' essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non e' obbligatoria. 4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art13 · fonte su Normattiva