Art. 38
[1]Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi
[2](articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011)
[3]1. A decorrere dal 29 aprile 2012 e' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:
- a)euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
- b)euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
- c)euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva