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Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalita' di accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335. Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento e' destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte. A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all'articolo 13, sara' presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Testo in vigore dal 25 maggio 1983 al 6 maggio 1998

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-17;217~art15 · fonte su Normattiva