Art. 15 — Criteri, procedure e controlli
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Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalita' di accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335. Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento e' destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte. A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all'articolo 13, sara' presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Testo in vigore dal 25 maggio 1983 al 6 maggio 1998
