Art. 16 — Copertura finanziaria
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All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 25 maggio 1983 al 5 maggio 2001
