Art. 2 — Comitato di coordinamento per la programmazione turistica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 maggio 1983 al 5 maggio 2001. Leggi il testo vigente →
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalita' prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge. Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi.
Testo in vigore dal 25 maggio 1983 al 5 maggio 2001
