Legge-quadro per l'artigianato

Art. 9 — Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato

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Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato. In questo ambito si dovranno prevedere:

  • 1)la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonche' gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;
  • 2)la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Testo in vigore dal 24 agosto 1985 al 4 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443~art9 · fonte su Normattiva