Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci e' inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale e' facoltativa ed e' comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali cosi' costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

Testo vigente dal 16 marzo 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-08;81~art14 · fonte su Normattiva