Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.
- Art. 1 — Oggetto della legge
- Art. 2 — Oggetto della professione di maestro di sci
- Art. 3 — Albo professionale dei maestri di sci
- Art. 4 — Condizioni per l'iscrizione all'albo
- Art. 5 — Trasferimento
- Art. 6 — Abilitazione tecnico-didattico-culturale
- Art. 7 — Materie di insegnamento
- Art. 8 — Competenze della Federazione italiana sport invernali
- Art. 9 — Commissioni di esame
- Art. 10 — Specializzazioni
- Art. 11 — Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale
- Art. 12 — (Maestri di sci stranieri)
- Art. 13 — Collegi regionali dei maestri di sci
- Art. 14 — Collegi interregionali
- Art. 15 — Collegio nazionale dei maestri di sci
- Art. 16 — Funzioni del collegio nazionale
- Art. 17 — Sanzioni disciplinari e ricorsi
- Art. 18 — Esercizio abusivo della professione
- Art. 19 — Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza
- Art. 20 — Scuole di sci
- Art. 21 — Corsi ed istruttori del Club alpino italiano
- Art. 22 — Adeguamento della legislazione regionale
- Art. 23 — Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina