Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina
Art. 16 — Funzioni del collegio nazionale
Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:
- a)elaborare le norme della deontologia professionale;
- b)decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
- c)coordinare l'attivita' dei collegi regionali dei maestri di sci;
- d)definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;
- e)mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;
- f)collaborare con le autorita' statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
- g)stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attivita' di sua competenza.
Testo vigente dal 16 marzo 1991
