Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:

  • a)elaborare le norme della deontologia professionale;
  • b)decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
  • c)coordinare l'attivita' dei collegi regionali dei maestri di sci;
  • d)definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;
  • e)mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;
  • f)collaborare con le autorita' statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
  • g)stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attivita' di sua competenza.

Testo vigente dal 16 marzo 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-08;81~art16 · fonte su Normattiva